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Nell'ordinamento giuridico italiano esistono tre tipi di matrimonio:
• Matrimonio Civile: (presso il comune), celebrato davanti all'Ufficiale di stato civile;
• Matrimonio Canonico: (solo in chiesa) celebrato davanti al Ministro del culto cattolico;
• Matrimonio Concordatario: ( prima al comune e poi in chiesa ) celebrato davanti al Ministro del culto cattolico ( Parroco ) ma regolarmente iscritto nei registri di stato civile.
Iter burocratico:
Documenti, giuramento e pubblicazioni.
La richiesta dei documenti necessari per sposarsi è oggi diventata molto più semplice, grazie all’introduzione della Legge Bassanini – in materia di autocertificazioni -
Documenti per il matrimonio civile:
Oggi per il matrimonio civile, occorre che uno dei due fidanzati, circa due mesi prima del matrimonio, si rechi presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, per firmare un documento (con i dati personali degli sposi), chiedente l'appuntamento per la promessa di matrimonio. (Formalità preliminari al matrimonio civile)
Sarà l'ufficio stesso a richiedere tutta la documentazione che necessita, dopo di che contatterà personalmente i futuri sposi per fissare con loro la data del giuramento.
A questo punto tutto è pronto per il Consenso.
Per questo occorrono un testimone e un genitore, (entrambi muniti di un documento di identità valido), in assenza del genitore occorre una copia integrale dell'atto di nascita, rilasciata dal comune di nascita, tale documento si richiede o personalmente o tramite un parente munito di un documento di identità del richiedente.
I testimoni possono essere anche gli stessi che presenzieranno al matrimonio.
Le pubblicazioni verranno esposte per 8 giorni consecutivi alla porta della casa comunale (nei comuni di residenza di entrambi gli sposi); nell'atto saranno indicate le complete generalità degli sposi ed il luogo ove intendono contrarre matrimonio.
Funzione della pubblicazione è quella di portare a conoscenza di tutti l'intenzione dei nubendi di contrarre matrimonio affinché chiunque vi abbia interesse possa fare opposizione.
Concluse le pubblicazioni gli sposi dopo quattro giorni otterranno il "nulla osta" al matrimonio che per essere valido dovrà essere celebrato entro 180 giorni, pena la decadenza di validità dei certificati.
Casi Particolari.
Per questi casi particolari bisogna procurarsi altri documenti che di seguito illustreremo.
Per il matrimonio con o tra minorenni ma che abbiano almeno 16 anni: occorre il decreto di autorizzazione del Tribunale dei minore .
Per il matrimonio con un divorziato o entrambi: occorre copia integrale dell'atto di matrimonio precedente, completa dell'annotazione della sentenza di annullamento; Tale annotazione viene rilasciata dal Tribunale del comune dove e' stato celebrato il matrimonio, previa autorizzazione della Procura della Repubblica competente.
Per il matrimonio con o tra cittadini stranieri: occorre il nulla osta del Consolato o dell' Ambasciata del paese di origine.
Documenti per il rito religioso:
Per il rito religioso gli sposi dovranno procurarsi oltre ai documenti necessari per il matrimonio civile anche questi documenti:
Certificato di Battesimo: da richiedere nella parrocchia in cui è avvenuto il battesimo.
Certificato di cresima: nel caso in cui sul certificato di battesimo sia menzionata anche la data della cresima non c'è bisogno di un ulteriore documento, se così non fosse, lo si deve richiedere nella parrocchia in cui si è stati cresimati.
Se non si è stati cresimati occorre ricevere il sacramento prima del matrimonio
Certificato di libero: occorre solo se uno degli sposi o ambedue, dopo il compimento del 16° anno di età, abbiano vissuto almeno un anno in una diocesi diversa da quella
dell'attuale domicilio.
Attestato di frequenza del corso matrimoniale: l'attestato garantisce l'avvenuta frequenza, da parte degli sposi, del corso pre-
Ottenuti tutti i documenti, i fidanzati devono presentarsi nella parrocchia prescelta.
Il parroco stabilirà una serie d'incontri per la preparazione al matrimonio per
dichiarare il suo consenso alle nozze.
Dopo tale colloquio verranno affisse le pubblicazioni religiose che dovranno
essere visibili per otto giorni presso la Parrocchia ove saranno celebrate le nozze.
Per sposarsi in una chiesa diversa da quella degli sposi occorre il nulla osta ecclesiastico da richiedere al Vicariato.
Requisiti richiesti dalla legge per contrarre matrimonio:
• Aver compiuto il 18° anno d'età per entrambi; tale età può essere abbassata a 16 anni con decreto del Tribunale dei Minori a condizione che il giudice abbia accertato la maturità psichica del minore e che incorrano gravi motivi.
• La sanità mentale per cui l'interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio.
• La libertà di "status" cioè la mancanza di un vincolo derivante da un precedente matrimonio che abbia effetti civili.
• L'inesistenza di rapporti di parentela o affinità tra gli sposi.
Il matrimonio è vietato tra, chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato, ed il coniuge della persona offesa dal delitto stesso.
• La donna deve attendere almeno 300 giorni dallo scioglimento o l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Non dovrà attendere tale termine se:
• il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi,
• quando il matrimonio non è stato consumato
• quando lo scioglimento è avvenuto dopo tre anni di effettiva separazione.
DOCUMENTI PER IL MATRIMONIO CONCORDATARIO
1) Religiosi
a) Certificato di Battesimo uso matrimonio;
b) Certificato di Cresima;
c) Certificato di stato libero (se occorre).
2) Civili
a) Contestuale in carta semplice.
Battesimo
1) I1 certificato non deve superare i sei mesi dall'emissione. La scadenza si giustifica
per la presenza di eventuali annotazioni marginali sull'atto di battesimo che possono
alterare lo stato giuridico del/la nubendo/a.
2) Nell'impossibilità di esibire il certificato, perché battezzati all'estero, è sufficiente
anche un documento con data anteriore ai sei mesi, purché ci sia la testimonianza
giurata di persone degne di fede che confermino lo stato libero ecclesiastico del/la
nubendo/a.
3) Se per vari motivi (es. chiesa distrutta) non è possibile reperire la certificazione di
battesimo, è " sufficiente la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni
sospetto o il giuramento dello/a stesso/a battezzato/a, se ha ricevuto il battesimo in
età adulta (cfr. can. 876 C.J.C.).
4) Validità e riconoscimento. È valido il battesimo celebrato nelle Chiese e Comunità
ecclesiali ortodossa, valdese, metodista, battista, luterana e anglicana, e in genere
sono validi i battesimi amministrati in nome della SS. Trinità. Non sono riconosciuti
validi i battesimi dei Testimoni di Geova e dei Mormoni, mancando nel loro rito
l'indispensabile riferimento trinitario (cfr ad Totam Ecclesiam, Direttorio Ecumenico
per l'applicazione delle decisioni del Concilio Vaticano II sull'ecumenismo, Parte I,
Segretariato per l'Unione dei Cristiani, 1967,13, a).
5) Nel compilare l'atto di battesimo il Parroco trascriva anche le annotazioni
marginali (adozioni, altro matrimonio celebrato, dichiarazione di nullità di matrimonio, divieto di passare a nuove nozze) trasmettendo il documento in busta
chiusa al Parroco che istruisce la pratica.
6) La legalizzazione della firma del Parroco da parte della Curia non è più necessaria
per le Diocesi che sono in Italia, ma è richiesta se il documento dovrà presentarsi
all'estero.
Cresima
1) I1 certificato non ha scadenza.
2) Occorre ricevere il Sacramento prima del matrimonio " se è possibile farlo senza
grave incomodo " (cfr. can. 1065 C.J. C.).
3) Non si deve conferire la cresima prima del matrimonio a nubendi che vivono in
situazione coniugale irregolare (conviventi o sposati civilmente) (cfr. art. 8 D. G.).
4) Per provare l'avvenuta confermazione, il certificato di cresima può essere sostituito
con una dichiarazione giurata da parte dell'interessato/a (cfr. can. 894 C.J.C.).
Stato libero ecclesiastico
1) I1 Parroco che istruisce la pratica redige anche la prova testimoniale di stato libero
dei nubendi che dopo il sedicesimo anno di età hanno dimorato in una Diocesi
diversa da quella in cui hanno il domicilio (cfr art. 9 D.G.). Se non è possibile avere
la prova testimoniale di stato libero, le risposte date alla domanda n. 1 della posizione
matrimoniale valgono come giuramento suppletorio, o si usi il modello V Bis.
2) Per lo stato libero degli stranieri fanno fede l'annotazione negativa a margine del
certificato di battesimo e lo stato giuridico espresso nel NULLA OSTA consolare.
4) Per lo stato libero dei non battezzati il Parroco deve richiedere alla parte non
cattolica una dichiarazione scritta rilasciata da testimoni idonei che attesti che essa
non ha contratto mai alcun matrimonio. " Questa richiesta non è segno di mancanza
di fiducia nella persona non cattolica o di minor rispetto delle sue convinzioni
religiose... più precisamente vuole accertare che non ci sia l'impedimento di un
precedente vincolo matrimoniale a norma del can. 1085 C.J.C. " (cfr. art. 49 D.G.). Contestuale
1) È un documento cumulativo che contiene:
-
I sacerdoti incaricati non procedano all'istruzione della pratica matrimoniale senza la
licenza dell'Ordinario nei casi di:
-
-
-
-
-
-
La pratica matrimoniale, a norma del can. 1115 C.J.C., si può svolgere
indifferentemente nella parrocchia di uno dei due nubendi. In presenza di una seria
motivazione pastorale dei fidanzati (es. inserimento nei gruppi parrocchiali) può
essere un terzo Parroco ad istruire la pratica matrimoniale e a celebrare il matrimonio,
purché questi abbia la licenza scritta (mod. XIII) rilasciata da uno dei due Parroci.
LA PRATICA MATRIMONIALE IN GENERE
1) Procedura ordinaria
Dopo il corso prematrimoniale, possibilmente, con i documenti religiosi e il
contestuale i nubendi si presenteranno al Parroco o al sacerdote incaricato per
l'istruzione della pratica matrimoniale. Sia il sacerdote e non il laico la persona che
riceve i nubendi. L'accoglienza sia calorosa e non burocratica, così da poter diventare
offerta di catechesi.
Usando la "posizione matrimoniale" (mod. I) il sacerdote interrogherà separatamente
i nubendi invitandoli a rispondere alle domande sotto il vincolo del giuramento, e
assicurandoli che esse sono tutelate dal segreto di ufficio. Le risposte non si riducano
al " sì " e al " no " ma esprimano più significativamente l'intenzione dei nubendi;
siano scritte a macchina o con grafia leggibile. e domande n. 1 e 2 sullo stato libero non si tralascino mai; le risposte possono valere
anche come giuramento suppletorio.
La domanda n. 3 riguarda l'accettazione del matrimonio sacramento. Se il sacerdote
ravvisa dei dubbi nei nubendi, avverta l'ufficio.
Le domande nn. 4, 5, 6 e 7 vertono sull'intenzione dei nubendi di accettare le
proprietà fondamentali del matrimonio quali:
-
-
-
-
La domanda n. 10 non è da sottovalutare. Nascondere qualcosa (es. AIDS, malattie
ereditarie) che potrà turbare la vita coniugale è causa di nullità.
Per quanto concerne il contenuto della pag. 4 della posizione matrimoniale, occorre
verificare se si ravvisano casi di impedimento di:
1) consanguineità (can. 1091 C.J.C.);
2) minore età (can. 1083 C.J.C.);
3) disparità di culto (can. 1086 C.J.C.);
4) ordine sacro (can. 1087 C.J.C.);
5) rapimento (can. 1089 C.J.C.);
o divieti:
1) di Matrimonio misto (can. 1124, 1125 C.J.C.);
2) per chi ha abbandonato notoriamente la fede o è irretito da censura (can.
1071, § 1, nn. 4-
3) di Matrimonio celebrato attraverso procuratore (can. 1071, § 1 n. 7 C.J. C.).
Al termine della pratica matrimoniale il Parroco invierà in Comune i nubendi con la
richiesta (mod. X) da farsi alla Casa comunale per le pubblicazioni civili. In via ordinaria il Parroco non richieda la pubblicazione all'Ufficiale di Stato civile se
prima non ha istruito la pratica matrimoniale.
Nel giorno stabilito i nubendi si presenteranno in Comune con due testimoni uno dei
quali deve essere un genitore. Per due domeniche più tre giorni verranno affisse in
Comune le pubblicazioni; dopo la seconda domenica i nubendi ritireranno in Comune
il certificato delle avvenute pubblicazioni civili e lo con segneranno in Parrocchia.
Contemporaneamente il Parroco effettuerà le pubblicazioni canoniche nella sua
parrocchia (mod. VII) ed invierà richiesta di pubblicazioni canoniche anche nella
parrocchia dell'altra parte (mod. VII o IX).
Terminate le pubblicazioni canoniche e ottenuto il certificato di avvenute
pubblicazioni civili, valido 180 giorni, il Parroco invierà in busta chiusa alla Curia,
tramite i nubendi, la posizione matrimoniale e lo " stato dei documenti " (mod. XIV)
debitamente compilato, con l'eventuale licenza di celebrazione di matrimonio ad altro
Parroco, per farvi apporre il Protocollo e la firma di convalida dal Cancelliere di
curia.
Stato dei documenti (mod. XIV)
La pagina 1 riassume le notizie religiose e civili circa i nubendi. In caso di differenza
tra i dati anagrafici dell'atto civile di nascita e dell'atto di battesimo, si riportino
entrambi dando la priorità a quelli che risultano dall'atto civile e specificando tra
parentesi quanto risulta dall'atto di battesimo.
Si indichi il Comune della residenza civile. L'eventuale differenza del domicilio
canonico (dimora di fatto) venga annotata nelle righe successive riguardanti la
Parrocchia.
Nella pagina 2 si riportino le date delle pubblicazioni canoniche e civili. Si lasci
all'ufficio il compito di compilare lo spazio riguardante la dispensa da impedimenti o
la licenza.
La pagina 3 contiene gli spazi per la licenza ad altro Parroco se il matrimonio si
celebra fuori parrocchia; la delega al sacerdote celebrante; la firma del Cancelliere
della Curia firma del Cancelliere di Curia del luogo ove si celebra il matrimonio
(fuori Diocesi).
Nella pagina 4 occorre trascrivere l'indirizzo delle parrocchie di battesimo dei
nubendi ove comunicare e annotare la notizia del matrimonio celebrato (can. 1122, 2
C.J.C.). Al termine dell'anno il Parroco consegnerà all'Ufficio Matrimoni lo stato dei
documenti con l'annotazione dell'avvenuto matrimonio debitamente firmata.
2) Procedura straordinaria
In caso di matrimonio da celebrarsi durante le pubblicazioni civili (art. 12 della legge
concordataria 27 maggio 1929 n. 847) o con omissione delle pubblicazioni civili (art.
13) oppure con sospensione degli effetti civili (art. 8 del Concordato), il Parroco,
prima di iniziare la pratica matrimoniale, presenti all'Ufficio Matrimoni gli interessati
con una domanda da loro sottoscritta nella quale sia specificato il motivo per cui si
chiede l'applicazione dei suddetti articoli.
Il permesso rilasciato dalla Curia ha valore solo per la Diocesi. In caso di sospensione
degli effetti civili il Parroco si attenga alle disposizioni specifiche della Curia.
3) Matrimonio di extradiocesani
Coloro che, non appartenendo alla Diocesi, desiderano celebrare le nozze in Diocesi
devono esibire all'Ufficio Matrimoni lo stato dei documenti (mod. XIV) vistato dalla
Curia dove si è svolta la pratica matrimoniale, onde ottenere il visto della Curia per
gli adempimenti fissati dal diritto particolare.
Al nulla osta ecclesiastico si deve allegare il certificato delle avvenute pubblicazioni
civili.
4) Adempimenti
1) I coniugi che scelgono il regime patrimoniale della separazione dei beni dovranno
manifestare la loro intenzione. La firma sottostante degli sposi, dei testimoni e del
celebrante confermerà anche la scelta della separazione dei beni.
2) E dovere del Parroco ove si celebra il matrimonio comunicare ai Parroci di
battesimo degli sposi l'avvenuto matrimonio per farlo annotare nei registri,
utilizzando il mod. XVII della C.E.I.
3) Entro cinque giorni il Parroco dove si è celebrato il matrimonio ha il dovere di
trasmettere "l'atto di matrimonio" (mod. XV) al Comune, allegandovi la " richiesta di
trascrizione agli effetti civili " (Mod. XVI) e il certificato di avvenute pubblicazioni
civili se queste sono state effettuate fuori Diocesi. La richiesta di trascrizione può
avvenire o per posta (Raccomandata A.R.) o consegnando l'atto di matrimonio all'ufficio protocollo del Comune L'impiegato del Comune rilascerà il tagliando
sottostante il mod. XVI come ricevuta, che verrà inserita nello stato dei documenti
unitamente alla cartolina bianca che il Comune invierà a convalida dell'avvenuta
trascrizione A1 termine dell'anno civile i Parroci consegneranno in Curia tutti i
modelli XIV debitamente compilati.
4) L'inadempienza derivante dalla mancata trascrizione del matrimonio entro i
termini di legge comporta conseguenze civili e penali di cui si assume la totale
responsabilità il Parroco competente.
5) Legittimazione, riconoscimento naturale, adozione dei figli, (confronta pagina 40)
6) Rettifica degli atti originali
Per tutti questi casi il Parroco invierà all'Ufficio Matrimoni gli interessati con l'atto
originale di battesimo, o di cresima o di matrimonio.
Per poter procedere alla rettifica degli atti originali gli interessati dovranno esibire e
rilasciare in Curia la copia integrale dell'atto di nascita, che potrà essere sostituita, a
seconda dei casi, o con l'estratto dell'atto di nascita ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 2
maggio 1957 n. 432, o con uno stato di famiglia o con la sentenza del Tribunale dei
minori che concede l'adozione.
Il Cancelliere , per Decreto, autorizzerà la variazione che si richiede venga effettuata
nei registri ecclesiastici.
CASI RIGUARDANTI IL LUOGO DELLA CELEBRAZIONE
1 ) Matrimonio fuori del territorio parrocchiale
Per celebrare il matrimonio fuori della Parrocchia dove si è svolta la pratica
matrimoniale, è necessaria la licenza ad altro Parroco (mod. XIV). Al termine della
pratica matrimoniale, pertanto, il Parroco competente manderà, tramite i nubendi,
tutti i documenti in busta chiusa all'Ufficio Matrimoni della Curia, per farvi apporre il
protocollo e la firma del Responsabile dell'Ufficio.
2) Matrimonio fuori Diocesi Se i fidanzati desiderano contrarre le nozze fuori
Diocesi, il Parroco invii in Curia, tramite i nubendi, la posizione matrimoniale(mod.
1) e lo stato dei documenti (mod. XIV) con la licenza ad altro Parroco unitamente al
certificato di avvenute pubblicazioni civili perché l'Ufficio Matrimoni possa rilasciare
il nulla osta per la celebrazione del matrimonio fuori Diocesi.
3) Matrimonio di residenti in Italia ma da celebrarsi all'estero Due cittadini italiani
residenti in Italia, per contrarre matrimonio fuori del territorio nazionale, devono portare con sé il nulla osta ecclesiastico (stato dei documenti: mod. XIV) vistato dalla
Curia con licenza ad altro Parroco. Lo stato dei documenti verrà rilasciato dal Parroco
che istruisce la pratica dopo l'interrogatorio dei nubendi (mod.I), le pubblicazioni
canoniche (mod. VII-
civili al matrimonio canonico i nubendi dovranno consegnare al console italiano del
paese dove celebreranno le nozze i certificati: estratto per riassunto dell'atto di nascita
e il contestuale, per ottenere dopo le pubblicazioni civili nel luogo di residenza
italiano il Nulla Osta consolare della nostra autorità all'estero.
4) Matrimoni di residenti all'estero ma da celebrarsi in Italia Due cittadini italiani
residenti all'estero (A.I.R.E.: Anagrafe degli italiani residenti all'estero) per contrarre
matrimonio dovranno svolgere la pratica matrimoniale presso la Parrocchia dove
hanno il domicilio. Effettuate le pubblicazioni canoniche, la preparazione
matrimoniale ed ottenuto il nulla osta dalla Curia vescovile con licenza ad altro
Parroco, i nubendi consegneranno la documentazione al Parroco nel cui territorio sarà
celebrato il matrimonio. I1 Parroco redigerà il mod. XIV (stato dei documenti) che
presenterà all'Ufficio Matrimoni per la vidimazione da parte del Responsabile. Per
l'ottenimento degli effetti civili al matrimonio canonico i nubendi dovranno
consegnare i documenti civili richiesti per il matrimonio concordatario chiedendo
l'applicazione dell'art. 13 della Legge 27/5/1929 n. 847.
C) CASI D'URGENZA
1) Pericolo di morte Per pericolo di morte si intende il timore certo o altamente
probabile della morte di anche uno solo dei due contraenti. In questo caso l'Ordinario
del luogo può dispensare i propri sudditi dovunque dimoranti e tutti quelli che vivono
di fatto nel proprio territorio (can. 1079, 1). Nell'impossibilità di adire l'Ordinario del
luogo, gode della stessa potestà anche il Parroco (can. 1079, 2). I1 Codice di Diritto
Canonico non impone l'uso del telegrafo o del telefono per ricorrere all'Ordinario del
luogo. Quindi il Parroco o il sacerdote celebrante devono informare subito l'Ordinario
del luogo della dispensa da essi concessa in foro esterno (can. 1081). Il Parroco dovrà
con prudenza verificare la capacità della persona inferma di emettere un valido
consenso, unitamente all'oggettiva libertà e volontà di ambedue i nubendi, al fine di
evitare eventuali violenze morali di un contraente nei confronti dell'altro o da parte di
terze persone aventi diritto. Per quanto riguarda l'istruttoria matrimoniale, il Parroco
deve seguire l'iter normale. " Qualora non sia possibile avere altre prove né sussistano
indizi contrari, è sufficiente l'affermazione dei contraenti anche giurata se il caso lo
richiede, che essi sono battezzati e non trattenuti da impedimento (can. 1068).
Tralasciate quindi le pubblicazioni e la procedura ordinaria, il Parroco potrà
ammettere i nubendi alla celebrazione. Celebrato il matrimonio, in casa o in ospedale
(can. 1118, 2), quando non è possibile accedere alla chiesa parrocchiale, e dopo la
lettura degli articoli del Codice Civile 143, 144, 147, il Parroco redigerà due atti
originali uno dei quali trasmetterà al Comune con l'annotazione dell'avvenuto
matrimonio in pericolo di morte. Nell'impossibilità dei nubendi di esibire i documenti civili, il Parroco trasmetterà ugualmente entro cinque giorni l'atto di matrimonio al
Comune, per ottenerne la trascrizione, riservandosi di consegnare successivamente i
documenti richiesti. I documenti religiosi invece saranno depositati dal Parroco
nell'Ufficio Matrimoni della Curia unitamente a una relazione che spieghi l'urgenza
della celebrazione in pericolo di morte.
2) Imminenza delle nozze Può avvenire che quando tutto è preparato per le nozze
(omnia parata sunt) si venga a conoscenza di qualche impedimento. Anche in questo
caso l'Ordinario può dispensare dagli impedimenti tanto pubblici che occulti. I1
Parroco ha la facoltà di dispensare soltanto nei casi occulti quando non vi è la
possibilità di ricorrere all'Ordinario o quando il ricorso può far violare il segreto. La
dispensa concessa in questi casi sarà registrata come nei matrimoni celebrati in
pericolo di morte.
D) CASI RIGUARDANTI LA FORMA SOSTANZIALE O ACCIDENTALE
DELLA CELEBRAZIONE
1) Matrimonio per procura Se esiste una giusta causa, quale potrebbe essere la
distanza dei contraenti, la malattia, la detenzione in carcere etc. etc., il matrimonio
può essere celebrato per procura. A tal fine è preventivamente necessario il nulla osta
della Curia. I1 Parroco insieme ai documenti richiesti esigerà l'atto di procura che
deve contenere, ad validitatem (can. 1105), le seguenti modalità:
a) un mandato speciale per contrarre matrimonio con una persona determinata;
b) che il procuratore sia designato dallo stesso mandante e che egli adempia di
persona il suo incarico;
c) il mandato deve essere conferito per iscritto e firmato dal mandante, dal Parroco o
dall'Ordinario del luogo in cui il mandato viene dato, o da un sacerdote delegato da
uno di essi o da almeno due testimoni, oppure deve essere fatto con documento
autentico a norma del diritto civile (can. 1105). Per procedere ad liceitatem al
matrimonio mediante procura occorre anche la licenza dell'Ordinario (can. 1071, 7).
Per il matrimonio concordatario si richiede che nella procura sia espressa la volontà
di contrarre un matrimonio valido agli effetti civili. L'atto originale della procura
dovrà conservarsi nella posizione matrimoniale. Per la richiesta di pubblicazioni civili
(mod. X) sarà inviata una copia della procura redatta su carta da bollo e legalizzata
dalla Curia.
Il procuratore nella celebrazione del matrimonio sarà interrogato con formula
appropriata e al termine della celebrazione firmerà l'atto di matrimonio debitamente
preparato. Alcune sottolineature: a) il matrimonio è contratto giuridicamente nel momento in cui il procuratore esprime
il consenso in nome del mandante;
b) il mandato di procura può essere revocato dal mandante in qualsiasi momento. È
opportuno che la revoca sia fatta per iscritto notando l'anno, il mese, il giorno e l'ora.
Restando privo di facoltà il procuratore celebra un matrimonio invalido;
c) se il mandante cade in pazzia prima del matrimonio la celebrazione è invalida (can.
1105, 4).
2) Matrimonio a mezzo interprete Se il Parroco si trova nell'impossibilità di svolgere
un dialogo con i contraenti perché ignaro della loro lingua, può servirsi di un
interprete sia nella istruzione della pratica matrimoniale sia nella celebrazione del
matrimonio. I1 Parroco deve accertarsi della fedeltà dell'interprete (can. 1106). L'uso
dell'interprete nella celebrazione delle nozze deve essere giustificato da gravi motivi e
consentito dall'Ordinario. È opportuno nell'atto di matrimonio, porre una speciale
annotazione. Nei matrimoni dei sordomuti il Parroco nell'impossibilità di avere una
persona che conosca il linguaggio dei contraenti, ottenuto il consenso con segni
equivalenti (can. 1104), potrà limitarsi a far leggere agli interessati gli articoli del
Codice Civile 143, 144, 147 riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Dovrà esigere
la presenza dell'interprete se il coniuge sordo non sapesse leggere. Nell'uno e
nell'altro caso porrà una nota esplicativa sull'atto di matrimonio.
3) Matrimonio celebrato nell'errore comune o nel dubbio positivo e probabile circa la
facoltà del sacerdote assistente Per quanto riguarda l'errore comune (can. 144, 1) il
Parroco si attenga alla seguente norma pratica. Se le nozze sono state celebrate da un
sacerdote con facoltà ordinaria, Parroco (can. 1111) -
(can. 540) -
il difetto che vizia tali facoltà è occulto, il matrimonio si ritenga valido, se invece si
tratta di un sacerdote che assiste al matrimonio senza delega particolare si proceda
alla convalidazione semplice (can. 1156) rinnovando il consenso, o si chieda
all'Ordinario la sanazione in radice, saltem sub conditione a norma dei canoni 1161 e
1165. Per quanto riguarda il matrimonio celebrato nel dubbio positivo e probabile
(cioè in presenza di una motivazione grave e probabile in favore della facoltà) questi
deve considerarsi valido (in dubio standum est pro valore matrimoni -
che il dubbio si riferisca alle disposizioni del diritto dubium juris sia che riguardi la
situazione di fatto dubium facti (can. 144, 1). Comunque solo per gravi e urgenti
ragioni sarà lecito al sacerdote agire in tali circostanze.
E) PROVVEDIMENTI STRAORDINARI SUSSEGUENTI AL MATRIMONIO
1 ) Legittimazione Il matrimonio celebrato secondo la legge canonica e trascritto agli
effetti civili rende legittimi i figli naturali. Gli sposi però dovranno farne il
riconoscimento davanti al sacerdote celebrante nel momento del consenso esibendo i
relativi atti di nascita e di battesimo. Se la prole non è stata battezzata si dovrà battezzare prima del matrimonio. Nell'atto di battesimo dovrà poi risultare che il
bambino/a è stato/a legittimato/a per successivo matrimonio. Il sacerdote celebrante
che provvede alla legittimazione della prole stenderà l'atto di riconoscimento nell'atto
di matrimonio. Nel trasmettere una delle due copie originali alla casa comunale, vi
allegherà anche l'atto di nascita dei figli legittimati. Annoterà quindi la legittimazione
nei registri di battesimo se la prole fu battezzata nella sua parrocchia, altrimenti
invierà in Curia un terzo atto originale di matrimonio con l'atto di battesimo perché
possa emettersi il decreto di correzione. Quando per impossibilità o inavvertenza non
è stato fatto il riconoscimento nel momento della celebrazione del matrimonio ai fini
della legittimazione, questa potrà compiersi successivamente presso la Curia. In tal
caso i genitori dovranno esibire l'atto di nascita del battezzato/a ai sensi dell'art. 3 del
D.P.R. 2 maggio 1957 n. 432 e l'atto di battesimo da correggersi. La Curia
provvederà con un decreto a comunicare al Parroco dove la prole è stata battezzata
l'avvenuta legittimazione. Analoga procedura si verifica nei casi di adozione decretata
dal Tribunale dei minori.
2) Convalidazione e sanazione in radice La convalidazione è l'atto con il quale il
matrimonio celebrato invalidamente diventa valido. Si distingue in convalidazione
semplice e sanazione in radice. La convalidazione semplice consiste nella
rinnovazione del consenso matrimoniale anche se entrambe le parti hanno dato il
consenso all'inizio e non lo hanno revocato in seguito (can. 1156, 2), ed ottiene gli
effetti per il futuro o, come si dice, ex nunc cioè dal momento della convalida. Della
sanazione in radice si è trattato al n.10 parte 6 sezione A della sezione A: Matrimonio
canonico dopo il civile p 34.